Con due recenti sentenze, entrambe depositate il 16 dicembre 2010, è stato ammesso l’accesso agli atti derivanti dall’accesso ispettivo.
La prima del Consiglio di Stato, n. 09102/2010 REG.SEN.. Nella sentenza emerge che le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni (fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro) prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici da parte del datore di lavoro, essendo la realizzazione del diritto alla difesa “garantita comunque dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990”. Il Consiglio tra l’altro rilevato che nel caso in esame non veniva ravvisato alcun segreto epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale ovvero commerciale riguardante la vita privata e la riservatezza dei lavoratori suddetti ha rilevato che la prevalenza del diritto di difesa, in proiezione giurisdizionale, dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita, nel caso, di specificazione ulteriore delle concrete esigenze di difesa perseguite essendo tale specificazione sufficientemente contenuta nell’allegazione, a base della richiesta di accesso effettivamente inoltrata, che la conoscenza delle dichiarazioni è necessaria per approntare la difesa in sede di azione di accertamento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione.
La seconda del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, n. 08124/2010 REG.SEN.. In questa, pur indicando che nella materia si sono fronteggiate due tesi estreme, sia in giurisprudenza che in dottrina e che è necessaria una valutazione “caso per caso”, aderendo a quanto di recente sancito sull’argomento, ha ammesso l’accesso al fascicolo tenuto conto, tra l’altro, del fatto che le dichiarazioni della lavoratrice sorpresa a stirare nell’esercizio della ricorrente sono sicuramente necessarie per esercitare in modo pieno ed efficace il diritto di difesa, e tenuto altresì conto del fatto che il nominativo della persona che ha reso dichiarazioni è noto, in quanto contenuto nel verbale ispettivo trasmesso alla ricorrente, non emergono motivi ostativi al rilascio della documentazione richiesta, ivi compresa la parte concernente alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice. Importante anche aver ritenuto fondata la richiesta di accedere all’ordine di servizio in base al quale è stato compito l’accertamento ispettivo, in quanto la stessa, essendo rivolta ad uno specifico atto, non integra gli estremi del controllo generalizzato dell’attività della Pubblica Amministrazione, non consentito dalla normativa in materia di accesso.