Scade il 31 gennaio 2011 il termine per presentare la domanda volta ad ottenere la riduzione del tasso per interventi di prevenzione effettuati.
Il termine di cui sopra è stato prorogato al 28 febbraio 2011 – cfr. nota Inail prot. 60010.24/01/2011.0000507 del 24 gennaio 2011.
Secondo i chiarimenti dell’Inail (clicca qui per leggere le indicazioni operative) possono beneficiarne tutte le Aziende che
1) sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa
2) sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
3) hanno effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori. Per intervento di particolare rilevanza deve intendersi a) l’aver adottato una serie di modi di operare e di comportamenti che dimostrino l’attenzione ai lavoratori, alla comunità in cui opera, all’ambiente, b) l’aver implementato o anche certificato il proprio SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001:07, l’unica ad oggi certificabile, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA (ex SINCERT) – per ottenere lo sconto del premio occorre complilare il questionario riportato nell’Allegato II per avere certezza di aver correttamente implementato il sistema nelle sue parti essenziali ovvero, nel caso sia certificato, allegare copia del relativo certificato -, c) aver adottato una procedura che gli consenta di selezionare i fornitori anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro sia che si tratti di fornitori di servizi che di fornitori di prodotti, d) qualora si appartiene ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti devono semplicemente citare sul modello, l’accordo di comparto e l’intervento realizzato. Tra gli interventi individuabili nelle citate restanti Sezioni (leggi per i dettagli) si segnalano prevenzione e protezione (Sezione B), attrezzature, macchine e impianti (Sezione C),sorveglianza sanitaria (Sezione D), formazione (Sezione E), stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Sezione F), cantieri temporanei o mobili (Sezione G), attività di trasporto (Sezione H).
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