Il D.L. 30 aprile 2010 n. 64, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2010 n. 100 dal titolo Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita’ culturali istituisce con l’art. 7-bis la festa nazionale per la Celebrazione del 150° anniversario della proclamazione dell’Unita’ d’Italia: Il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario dellaproclamazione dell’Unita’ d’Italia, e’ dichiarato festa nazionale.
Il 25 gennaio 2011 in sede di conferenza stampa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta ha precisato che “La legge ha stabilito che il 17 marzo è festa nazionale, quindi non si va a scuola e non si va negli uffici pubblici. Abbiamo sottoposto stamattina in Consiglio dei ministri la legge a un’interpretazione autentica, per cui sarà festa nazionale a tutti gli effetti”. Il presidente del Consiglio – ha concluso il sottosegretario – ha firmato una direttiva, che sarà diramata alle prefetture, per la determinazione degli effetti civili.
Con D.L. 22 febbraio 2011 n. 5 dal titolo Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011 l’art. 1 ha stabilito che Limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
In relazione al D.L. 5/11 il 17 marzo 2011 è da inserire tra i giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. Per lo svolgimento del rapporto di lavoro esso comporta che la giornata del 17 marzo 2011 è considerata non lavorativa per cui per le eventuali ore lavorate, compete oltre alla ordinaria retribuzione (ricordando che per i retribuiti in misura fissa mensile la relativa retribuzione comprende la festività e che per i retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute – cfr. edilizia – la festività va corrisposta con la retribuzione globale di fatto) la retribuzione, compreso eventuali oneri accessori, per le ore lavorate con la maggiorazione prevista dal rispettivo CCNL come lavoro festivo. Ricordando che secondo i CCNL è possibile utilizzare riposi compensativi. Essendo considerata festiva riflessi particolari si rilevano in alcuni istituti (malattia, infortunio, Cig,…).
Per evitare maggiori costi alle imprese lo stesso D.L. 5/11 specifica che, limitatamente al 2011, gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivita’ soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011. In conseguenza il 4 novembre 2011 è considerata lavorativa senza che si proceda a corrispondere la maggiorazione per il lavoro prestato, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 della legge n. 260/1949.
Altra particolarità nel 2011 è la festività del 25 aprile. Nella giornata ricade sia la Festività del Lunedì dell’Angelo che la Festa della Liberazione. Per la coincidenza spetterà, secondo il citato art. 5 della legge n. 260/1949, l’intera retribuzione mensile più un’ulteriore giornata retribuita per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, due giornate di retribuzione globale di fatto per i lavoratori retribuiti in relazione alle ore lavorate. Nel caso di prestazione lavorativa resa nella giornata del 25 aprile oltre alla retribuzione prima individuata spetta, in aggiunta, la retribuzione prevista dal rispettivo CCNL come lavoro festivo. Ricordando che, come la festività del 17.3, secondo i CCNL è possibile utilizzare riposi compensativi.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ci ha consegnato la Circolare n. 3/11 sull’argomento. Partendo dalla considerazione che la norma non richiama l’articolo 5 della medesima legge che disciplina il trattamento economico per la generalità delle giornate festive relative ai dipendenti retribuiti in misura fissa o su base oraria conclude che nel caso il 17 marzo sia lavorato il lavoratore non ha diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la generalità delle festività con le relative maggiorazioni – stante il mancato richiamo all’articolo 5 della legge n. 260/1949 – bensì trova applicazione la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 2 del DL n. 5/2011.