L’art. 1, comma 24, della Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 detta la nuova disciplina delle festività A DECORRERE DAL 2012:.
Il testo risulta il seguente:
24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
Conseguenzialmente per il 2011 le festività, ci si riferisce principalmente alle Festività dei Santi Patoni, non subiranno modifiche alcune.
Per il 2012, però, il previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è stato emanato per cui rimangono immutate, in quanto non risulta applicbile la norma in argomento, oltre che le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede (1 e 6 gnnaio, 15 agosto, 1 novembre, 8 e 25 diicembre), le giornate del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, nonchè il lunedì successivo alla S. Pasqua, il 26 dicembre e le singole festività dei Santi Patroni.