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No autocertificazione per il Durc

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene con la lettera circolare 619 del 16 gennaio 2012 interviene sulla novella di cui all’articolo 15, della legge  12  novembre  2011,  n.  183 il quale intervendendo sul decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 elimina la produzione alla pubblica amministrazione e ai gestiori di pubblici servizi di certificati i quali devono esser sostituite da autocertifcazioni: Le  amministrazioni  pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio  le  informazioni  oggetto delle dichiarazioni sostitutive confermando che la posizione contributiva non è autocertificabile (in sostituzione del Durc). Per la regolarità contributiva è intervennuto il medesimo legislatore con la let. d) del 1° comma dell’articolo 15, della legge  12  novembre  2011,  n.  183, aggiungendo l’art. 44-bis al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n. 445 prevedendo che le  informazioni  relative alla  regolarità contributiva  sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai  sensi  dell’articolo  71, dalle  pubbliche  amministrazioni  procedenti,  nel  rispetto   della specifica normativa di settore.

Con nota congiunta Inps – Inail intervengono sull’argomento.

Per maggiori informazioni sull’argomento vedi voci Certificazioni Certificazioni – regolarità contributiva alla nostra pagina Manovre 2011 – i provvedimenti che interessano i datori di lavoro

Dalla rassegna stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiIl Sole 24 Ore 18.1.12 I contributi regolari non soggetti ad autocertificazione di Calazza Luigi; Italia Oggi 18.1.12 Il Durc senza autocertificazione di Oliveri Luigi – Il Sole 24 Ore 28.1.12 Sarà la pubblica amministrazione a chiedere il Durc alle <> di Forte Aldo; Italia Oggi 28.1.12 Il Durc rimane solo per l’edilizia di Cirioli Daniele