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Responsabilità solidale dell’appaltatore – novità

 Con l’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 il legislatore ha sostiuito il comma 28 dell’articolo 35 del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto 2006, n. 248, come segue:

  “28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.