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Documento di valutazione dei rischi (DVR) – differimento

Con il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, in vigore dal 14 maggio 2012 (GU n. 111 del 14 maggio 2012 ), la redazione del DVR, che le aziende sino a 10 lavoratori, effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f. Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012 gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

Iter avviato alla Camera dei Deputati (A.C. 5194).