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Emanata la circolare dell’A.E. sull’assistenza fiscale 2012

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 25 maggio 2012, n. 15, ha diffuso le istruzioni che attengono le fasi dell’assistenza fiscale per l’anno 2012 (redditi 2011).

Il contribuente deve produrre entro il 16 maggio 2012 ai sostituti d’imposta che scelgono di effettuare l’assistenza fiscale, ovvero entro il 20 giugno 2012 se scelgono un CAF-dipendenti o un professionista abilitato, il mod. 730/12 e il mod. 730/1. Cfr. anche comunicato stampa del 26 aprile 2012.

Le risultanze, mod. 730/4, saranno ricevute esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle Entrate che li riceverà entro il 12 luglio 2012 (sono esclusi dal flusso telematico l’Inps e i sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro)

I sostituti d’imposta effettuano i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, ovvero a partire dal primo mese utile, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 elaborati dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti d’imposta devono, inoltre, tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2012.

In relazione al pagamento dell’IMU la circolare evidenzia, tra  l’altro, che Il contribuente può richiedere di utilizzare l’intera somma a credito per il pagamento dell’IMU (casella 1 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 2) la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento dell’IMU; se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 1 risulta barrata, il sostituto non effettuerà alcun rimborso.