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Regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Circolare AE

Emanata la Circolare 30 maggio 2012, n. 17/E Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – primi chiarimenti

Come noto a partire dal 1° gennaio 2012, quindi, i contribuenti di piccole dimensioni che intendono iniziare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, applicano – laddove in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme di riferimento – il nuovo regime fiscale di vantaggio di cui al citato articolo 27, commi 1 e 2, del decreto. Regime che può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni, possono prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

Riferimenti: Provvedimento del 22 dicembre 2011, Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – disposizioni di attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).