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Anno 2012 – Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012

Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche’ del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della tassazione sostitutiva.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
  Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge  n.  98 del 2011 che, in materia di contrattazione  aziendale,  ha  stabilito che per l’anno 2012 le somme erogate  ai  lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi  o contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’,  qualità,  redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai  fini del miglioramento della competitivita’ aziendale,  sono  assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
  Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge  n.  98  del 2011 con il  quale  e’  stato  previsto  che  la  determinazione  del sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto  delle  risorse stanziate con la legge di stabilita’;
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183,  concernente  disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (Legge di stabilità 2012);
  Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta  legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione  dell’articolo  26,  del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal
1°  gennaio  al  31  dicembre  2012  le   misure   sperimentali   per l’incremento della produttivita’ del lavoro,  previste  dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27  maggio  2008,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
  Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33  della  legge  n. 183 del 2011,  il  quale  dispone  l’emanazione  di  un  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, volto a stabilire,  nel  rispetto  del
limite di 835 milioni per il 2012 e  263  milioni  per  l’anno  2013, l’importo massimo  assoggettabile  all’imposta  sostitutiva  prevista dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008,  nonche’  il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare  non  puo’
usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
  Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla  contrattazione  collettiva  di prossimita’, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;
  Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183  del  2011, con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98  del 2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a  quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro  sottoscritti  a  livello aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori comparativamente  piu’  rappresentative   sul   piano   nazionale   o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi interconfederali vigenti;
  Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27  maggio  2008,  n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della  produttivita’ del lavoro;
  Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n.  185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della  legge  13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino  al  31 dicembre  2011  le  misure  sperimentali   per   l’incremento   della produttivita’  del  lavoro  di  cui   all’articolo   2   del   citato decreto-legge n. 93 del 2008;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre  2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del  Ministro dell’economia e delle finanze; 

Decreta: 
Art. 1
Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività 

  1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012al 31 dicembre  2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo  complessivo  di  2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di  reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93  del 27 maggio 2008.
  Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012 
                                                 Il Presidente: Monti