DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 2012
Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonche’ del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’ usufruire della tassazione sostitutiva.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;
Visto in particolare l’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che, in materia di contrattazione aziendale, ha stabilito che per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttivita’, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa, collegate a risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita’ aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori;
Visto il medesimo articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011 con il quale e’ stato previsto che la determinazione del sostegno fiscale e’ disposta dal Governo nel rispetto delle risorse stanziate con la legge di stabilita’;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
Visto in particolare l’articolo 33, comma 12, della predetta legge n. 183 del 2011, con il quale, in attuazione dell’articolo 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono prorogate per il periodo dal
1° gennaio al 31 dicembre 2012 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro, previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
Visto il medesimo comma 12 del citato articolo 33 della legge n. 183 del 2011, il quale dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto a stabilire, nel rispetto del
limite di 835 milioni per il 2012 e 263 milioni per l’anno 2013, l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008, nonche’ il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non puo’
usufruire della predetta tassazione sostitutiva;
Visto l’articolo 8, comma 1, del decreto-legge13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita’, ha stabilito, che i contratti collettivi di lavoro
sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso quello del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese nell’ambito delle materie indicate nel comma 2 del medesimo articolo 8;
Visto l’articolo 22, comma 6, della citata legge n. 183 del 2011, con il quale e’ stabilito che la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori di cui all’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche alle intese di cui all’articolo 8, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, e’ riconosciuta in relazione a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti;
Visto l’articolo 2 del decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008, concernente misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro;
Visto l’articolo 5 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 2011 le misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 2008;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2011, n. 269, recante nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2012al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 marzo 2012
Il Presidente: Monti