Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 13/2012 del 30 maggioo 2012 ha rappresentato, richiamando l’interpello n. 1/2008 sul possibile assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953 mediante messaggio di posta elettronica certificata, e con riferimento al D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale), la legittimità della consegna del documento anche mediante posta elettronica non certificata e ciò in quanto l’art. 1 della L. n. 4/1953 fa riferimento ad un obbligo di “consegnare” il prospetto paga senza alcun richiamo alla necessità che sia consegnata in forma cartacea. Il tutto a condizione che sia garantita al dipendente la possibilità di entrare nella disponibilità del prospetto e di poterlo materializzare. Non ci pare che si ada tralasciare l’ultimo capoverso dell’interpello: per garantire la verifica immediata da parte del lavoratore o comunque gli eventuali accertamenti dell’organo di vigilanza, appare peraltro necessario che della collocazione mensile dei prospetti di paga risulti traccia nello stesso sito