L’Inps, con circolare 8 giugno 2012 n. 80 per oggetto Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106. Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59. Chiarimenti, in relazione all’ avvio di un’impresa artigiana, specifica che l’interessato deve presentare, tramite ComUnica, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana la quale determina l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente. Data che determina la decorrenza dell’obbligo contributivo. Anche in sede di accertamento ispettivo ex-post salva la prova da parte dell’interessato in ordine al mancato esercizio di attività artigianale, tramite i predetti rimedi avverso l’accertamento amministrativo o ispettivo.
L’Istituto, dopo un excursus normativo e giurisprudenziale formatosi sulla obbligatorietà dell’obbligo contributivo a seguito dell’iscrizione all’AIA (Albo delle Imprese Artigiane), afferma che le delibere della C.P.A., in quanto aventi carattere costitutivo esclusivamente ai fini della concessione delle agevolazioni riconosciute a favore delle imprese artigiane, qualora disconoscano la qualifica di impresa artigiana, non pregiudicano l’autonomia dell’Istituto nella verifica dei requisiti previsti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani. Ciò anche con riferimento alla iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare qualora a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emerga la suddetta partecipazione – in qualunque forma, purché abituale e prevalente – di un collaboratore o coadiutore familiare all’attività dell’azienda, si procederà all’assoggettamento contributivo dello stesso.
In relazione a quanto sopra la Circolare n. 80 detta le istruzioni operative. Tra altre: Con riferimento alle domande d’iscrizione, variazione o cancellazione presentate dall’interessato tramite ComUnica, si fa presente che nulla cambia rispetto alle modalità di gestione dei flussi finora utilizzate: le iscrizioni, variazioni o cancellazioni avranno efficacia diretta anche ai fini previdenziali, nella presunzione che i soggetti siano in possesso dei requisiti di legge dichiarati all’atto della domanda e che gli Enti abilitati alla ricezione delle domande stesse abbiano ottemperato ad un preventivo controllo formale; ciò vale a meno che risultino elementi di informazione contrari a quelli dichiarati nella domanda ovvero che si tratti di delibere inopponibili all’Istituto,ai sensi dell’art. 43 della L. n. 183/2010. … Con riferimento, invece, alla variazione o cancellazione adottata dalla C.P.A. – concernente una posizione assicurativa aperta a seguito di accertamento d’ufficio o ispettivo dell’Istituto e comportante, ai sensi del citato art. 9-bis, l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane – il provvedimento della C.P.A. non potrà avere efficacia automatica, ma dovrà essere sottoposto ad opportune verifiche come di seguito indicate.