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Apprendistato – parere di conformità piano formativo

Con l’interpello n. 16/2012 del 14 giguno 2012 all’oggetto apprendistato – D.Lgs. n. 167/2011 – piano formativo e richiesta del parere di conformità agli Enti bilaterali – recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene sul dibattito avviato sul parere di conformità previsto da alcuni contratti collettivi di lavoro (quale il terziario).

Il dibattito avviato con la Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n.10 del 22 maggio 2012Contratto di apprendistato rilascio del parere di conformità previsto dai CCNL di settore – la quale individua che in nessun caso il rilascio del parere di conformità può pregiudicare la legittima costituzione del rapporto di apprendistato. Costituzione che si perfeziona con la predisposizione del piano formativo nei termini indicati dalla legge ed esso deve essere coerente con le disposizioni previste dal contratto collettivo per cui un inadempimento del datore di lavoro nella richiesta del parere di conformità, non potrà mai dare luogo alla sanzione prevista dall’articolo 7, comma 2 del D. Lgs. 167/2011. Solo Eventuali violazioni dei parametri normativi fissati dalla contrattazione collettiva, indipendentemente dal parere di conformità, comportano il disconoscimento della natura del rapporto di apprendistato da parte solo degli organi ispettivi o di un giudice, con conseguente trasformazione del rapporto in un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Seguiva l’intervento del Prof. M. Tiraboschi, Il parere di conformità degli enti bilaterali: un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato, in Bollettino Adapt 29 maggio 2012 n. 20, e l’ulteriorie intervento, Ancora sul parere di conformità. in Bollettino Adapt 11 giugno 2012 n. 22, i quali evidevidenziavano, con richiami al D. Lgs., Là dove previsto, il parere di conformità degli enti bilaterali è, …, un elemento essenziale per la validità del singolo contratto perché, per le parti sociali del settore, rappresenta evidentemente il canale attraverso cui il singolo rapporto di lavoro entra nel sistema dell’apprendistato approntato dalla contrattazione collettiva.

La Fondazione Studi confermava il proprio parere, con un editoriale del Presidente della Fondazione Rosario de Luca, nella considerazione che trattasi di un obbligo che la legge non prevede ma che gli interessati inopinatamente introducono avallati da interpretazioni di parte, prive però di attendibilità giuridica.

Posizione comune, già oggetto di intervento ministeriale, la circostanza che In nessun caso, inoltre, l’Ente bilaterale può subordinare il rilascio del parere di conformità all’iscrizione all’Ente medesimo dell’azienda, con il conseguente pagamento della relativa quota economica (Ministero del Lavoro, circolare n. 40/2004, n. 30/2005) – così Fondazione Studi, Circolare n. 10 – e, quindi, che le parti sociali non possono imporre è subordinare il rilascio del parere di conformità alla iscrizione all’ente bilaterale ovvero a fronte del pagamento di una quota di servizio – così Prof. Tiraboschi, Il parere di conformità degli enti bilaterali: un tassello imprescindibile per la costruzione di un sistema di apprendistato -. Poizione confermata dal Ministero del Lavoro e delle Poltiiche Sociali con l’interpello: Rimarrebbe in ogni caso escluso l’obbligo di iscriversi all’Ente bilaterale per ottenere il parere di conformità, come già chiarito da questa Amministrazione in passato richiamando il c.d. diritto di associazione sindacale negativo.

A conclusione il citato interpello: non vi è un obbligo di sottoporre il PFI all’Ente bilaterale di riferimento salvo, per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ove tale passaggio sia previsto dalla legislazione regionale. L’interpello richama però l’attenzione dei servizi ispettivi – in linea con l’orientamento volto a valorizzare sempre più il ruolo della bilateralità finanche nella gestione e “regolazione” di importanti aspetti del rapporto di lavoro, ben compendiati nell’art. 2, comma 1 lett. h) del D.Lgs. n. 276/2003 – di concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei PFI che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’Ente bilaterale di riferimento. Così come specifica che l’intervento dell’Ente Bilaterale, qualora vi si ricorra, ha ad oggetto la “congruità” del PFI e non già la verifica degli altri presupposti normativi e contrattuali legittimanti l’instaurazione e lo svolgimento del rapporto (ad es. limiti numerici o c.d. clausole di stabilizzazione). Congruità auspicicata sui profili formativi e la quale presenza, come accennato, può costituire un elemento significativo anche in relazione al giudizio che il personale ispettivo dovrà effettuare in ordine al corretto adempimento dell’obbligo formativo.

L’interpello interviene pure su un ulteriore quesito formulato: se sia possibile recedere dal rapporto di apprendistato, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011, nel caso in cui l’apprendista si trovi in una delle ipotesi previste dall’art. 35 D.Lgs. n. 198/2006 e dell’art. 54 del D.Lgs. n. 151/2001 (divieto di licenziamento per causa di matrimonio o maternità) “ovvero in un periodo di assenza temporanea per una delle cause previste e tutelate dall’ordinamento generale (malattia, infortunio, congedo parentale ecc.)”. La risposta si riporta alle disposizioni generali (e limitatrici) le quali trovano evidentemente applicazione anche con riferimento ai lavoratori impiegati con contratto di apprendistato. Anche per essi valgono inoltre le disposizioni limitatrici del licenziamento in costanza di malattia e infortunio. Ciò tuttavia non toglie che, al termine dei periodi di divieto, il datore di lavoro possa legittimamente esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 2, comma 1 lett. m), del D.Lgs. n. 167/2011. Risoluzione la quale non potrà che decorrere, se non dal termine del periodo di formazione, dal termine dei periodi di divieto di licenziamento sopra indicati.