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DURC: ulteriore intervento dell’Inail

L’Inail, con propria nota operativa Prot. INAIL.60010.14/06/2012.0003760 del 14 giugno 2012, intervienesulla problemmatica dell’Invito alla regolarizzazione ex art. 7, comma 3, D.M. 24/10/2007 richiamando l’obbligo di invitare l’azienda a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni rchiama l’attenzione delle sedi, tranne le ipotesi di richiesta di DURC per verifica di autodichiarazione, di rivolgere l’invito alla regolarizzazione in quanto esso è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso. Aggunge che Il rilascio di un DURC irregolare infatti ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti.

Argomento quest’ulltimo che si collega all’oramai consolidato orientamento dei giudici di Palazzo Spada secondo i quali spetta solamente agli enti previdenziali ogni valutazione sul concetto di “gravità” in conseguenza della quale il DURC viene rilasciato “negativo”, in particolare: Si deve ritenere che la valutazione compiuta dagli enti previdenziali sia vincolante per le stazioni appaltanti e precluda, ad esse, una valutazione autonoma. A queste conclusioni perviene di recente la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) N. 00008/2012REG.PROV.COLL. del 16 aprile 2012 (depositata il successivo 4 maggio 2012). – cfr. nostra pagina sul DURC