Il Ministero con interpello n. 27/2010 del 6 luglio 2010 (clicca qui per leggerlo) ha precisato che devono essere effettuate le annotazioni relative airimborsi spese anche se fiscalmente e contributivamente esenti, ovvero di tutte quelle somme sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa nell’interesse esclusivo del datore di lavoro ed aventi, per questo motivo, un profilo strettamente restitutorio (rimborsi a piè di lista o alte spese rimborsabili fino all’importo massimo di € 15,49). E ciò anche in riferimento ad amministratori i cui compensi non sono attratti nei redditi di natura professionale e che percepiscono rimborsi spese. Registrazione che deve avvenire al momento del rimborso e cioè della contabilizzazione effettiva di dette spese (c.d. criterio di cassa).
Dalla rassegna stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: Italia Oggi 8.7.2010 di Silvia Spattini I rimborsi spese nel Lul in base al destinatario – Il Sole 24 ore 29.7.2010 di Maccarone Giuseppe Rimborsi spese censiti nel libro unico