La direttiva congiunta dei Dipartimenti AGENZIA REGIONALE PER L’IMPIEGO, L’ORIENTAMENTO, I SERVIZI E LE ATTIVITÀ FORMATIVE e DEL LAVORO dell’Assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro [per leggerla clicca qui] interviene, in relazione a diversi pareri dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione [per leggere il parere di riferimento clicca qui] sul divieto di procedere a nuove assunzioni di nuovo personale disposto dall’art.1 della L.R. n.25/08 per Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione in relazione all’applicazione della L. 68/99.
… sulla scorta di recentissime prese di posizioni ministeriali sulla problematica, l’Ufficio legislativo e legale afferma che come evidenziato in riferimento ad una normativa statale , anche in ambito regionale, si deve prendere atto di questa chiara presa di posizione ed escludere in linea di principio le assunzioni obbligatorie ex L. n.68/1999 dal divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’art.1, l.r. n.25/2008 cit. (cfr. parere prot. Prot. n. 13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010, p.7/8). In secondo luogo, si precisa altresì che “…le superiori conclusioni assunte dai citati organi statali hanno riguardo ad ipotesi in cui la legge non abbia incluso esplicitamente le categorie protette da blocchi o divieti di assunzioni, come, ad esempio, il comma 6 dell’art.6 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 , per il quale Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”. (cfr. parere prot. Prot. n. 13980/ 181.11.2009 del 12 maggio 2010 p.8). Tale precisazione è resa sulla scorta della nota prot. n. 13/III/15270/2009 della Direzione Generale del Mercato del Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in risposta ad un quesito formulato dall’Agenzia Liguria Lavoro relativo al significato da fornire all’art.17, comma 7 del d.l. 78/2009, “… la quale pur escludendo, come detto, le assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette dal divieto di procedere a nuove assunzioni di cui al decreto legge stesso, concludeva ricordando che tale esclusione non operi per il diverso divieto specificamente previsto, anche per il personale appartenente categorie protette, dal comma 6 dell’art.6 del d.lvo 165/2001 (cfr. parere prot. Prot. n. 13980/181.11.2009 del 12 maggio 2010 p.8). Conseguentemente, alla luce di quanto sopra evidenziato la Direzione Generale rileva che “…le amministrazioni non possano procedere alle assunzioni del personale in questione nel solo caso in cui trovi applicazione il sopra richiamato art.6, comma 6, del D.l.vo 165/2001” (cfr. parere prot. n. 19340/181.11.2009 del 3 dicembre 2009 p.8).