Il Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana con le istruzioni operative – Circolare prot. n. 21749 del 10/06/10 (clicca qui per leggerla) – ha illustrato le disposizioni emanate in materia di Procedure in materia di accertamento e verifica dello stato di disoccupazione. Procedure stabilite con il Decreto Assessoriale n. 233/10 del 15/04/2010 (clicca qui per leggerlo) in forza dell’art.1, comma 5 della legge regionale 27 ottobre 2009 n.10, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 50/09 (clicca qui per leggerla), per il quale la verifica dello stato di disoccupazione, debba avvenire ‘sulla scorta dei criteri adottati con decreto dell’Assessore regionale per l/lavoro , sentita la Commissione regionale per /’impiego”. Al D.A. è seguito il D.D.G. 334/10 (clicca qui per leggerlo) con il quale è stata approvata la modulistica da utilizzare (clicca qui per vedere i modelli).
Le istruzioni operative chiariscono che lo stato di disoccupazione: “SI CONSERVA in tutte le ipotesi dì lavoro subordinato (a tempo indeterminato od indeterminato) e di lavoro autonomo, ivi comprese le forme contrattuali atipiche, in cui il reddito annuo percepito non superi I’importo, rispettivamente, di € 8,000,00 e di € 4.800,00; SI SOSPENDE in tutte le ipotesi di lavoro subordinato (a tempo determinato od indeterminato) ed autonomo la cui durata non superi gli 8 mesi (4 mesi nel casi previsti dall’art 4 D. Lgs. n. 181/00 come modificato dall’art. 5 del D. Lgs. n.297/02 il reddito annuo sia superiore, rispettivamente, alla soglia di € 8.000,00 ed € 4.800,00. In caso di concorso di differenti tipologie contrattuali il cumulo del redditi non dovrà superare l’importo annuo di € 8.000,00 ciò, ovviamente, fermo rimanendo comunque, il limite massimo previsto dalla norma per ciascuna Ipotesi che concorre al cumulo. SI PERDE così come previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n.297/02. nelle ipolesi in cui la durata del rapporto dì lavoro sia superiore ad 8 mesi (4 mesi nei casi quali previsti dall’art. 4 D. Lgs. n,181/00 come modificato dall’art. 5. del D. Lgs. n.297/02 come sopra specificati) e il reddito annuo percepito sia superiore alla soglia minima consentita. La perdita dello stato di disoccupazione, in base ai criteri introdotti con l’art. 3 del Decreto Assessoriale n.233/2010, si verifica altresì: 1) quando il lavoratore, ritualmente convocato dal centro per l’Impiego, non si presenti, ad un colloquio di orientamento senza fornire un giustificato motivo; 2) quando il lavoratore rifiuti, senza fornire un giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro”
In merito ai benefici di cui all’art. 8, co. 9, L. 407/90 la circolare specifica: ” … che secondo quanto esplicitamente stabilito dall’art 1, comma 4, della legge regionale 27 ottobre 2009 n. 10, rimangono confermate le modalità di rilascio delle certificazioni attestanti il possesso del requisiti richiesti per beneficiare degli sgravi contribuivi contemplati all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90; pertanto, il lavoratore interessato al rilascio della certificazione, ha la piena facoltà di autocertificare la data da cui versa in stato di disoccupazione, che nel caso specifico, non potrà che risultare anteriore di almeno 24 mesi. In tale circostanza, dunque, la decorrenza dello stato di disoccupazione, oggetto di autocertificazione, anche in carenza di idonea documentazione, che potrebbe servire a sostenere con ulteriori elementi informativi il contenuto di quanto dichiarato, può non coincidere con la data di presentazione del “modello di disponibilità” cui, come è noto, sono connessi gli adempimenti successivi ed i servizi erogati dal Centro per I”Impiego. La data da cui il lavoratore dichiara di essere alla ricerca di lavoro non potrà successivamente essere modificata: pertanto. gli operatori, nel rilasciare la certificazione di cui al già citato all’art. 8, comma 9, della legge n. 407/90, dovranno avere cura di verificarla nel SILL o nella documentazione già in possesso dell’Ufficio.”