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Modifiche al collocamento obbligatorio vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Con l’art. 5, co. 7, del D.L. 6 luglio 2010, n. 102 (in GURI n. 156 del 7-7-2010), viene inserita una deroga alle assunzioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata, prevista dall’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, indicando che alle predette assunzioni non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Il D.L. 102/2010 è stato convertito in L. 3 agosto 2010 , n. 126 (in GURI n. 186 dell’11-8-2010). Per leggere il testo coordinato, pubblicato nella stessa GURI n. 186, clicca qui. Per leggere dal sito della Camera dei Deputati i dossier e documentazione relativi al provvedimento clicca qui.

Il testo dell’art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998, come modificato dalla presente legge, dopo la modifica risulta essere il seguente:
«2. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 , come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parita’ di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma,
compresi coloro che svolgono gia’ un’attivita’ lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo.
Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita’ di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente
comma non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.».

Sull’argomento si veda la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2010 del 22 gennaio 2010