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Minacce, gravità – Assorbibilità superminimo

ADAPT Law School ha messo a disposizione sul S.N. Twitter:

la Sentenza del 20 maggio 2013, n. 12232 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella quale si ribadisce che la contestazione disciplinare, e il successivo provvedimento, ha carattere autonomo rispetto al giudizio che del medesimo fatto debba darsi a fini penali per cui l’apprezzamento della gravità del comportamento del dipendente, ai fini del giudizio sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, deve esser compiuta alla stregua della ratio dell’articolo 2119 c.c. e cioè tenendo conto dell’incidenza del fatto sul particolare rapporto fiduciario che lega il datore di lavoro al lavoratore, delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle finalità delle regole di disciplina postulate da detta organizzazione.

la Sentenza del 21 maggio 2013, n. 12409 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, la quale indica che solamente una esplicita e dirimente pattuizione di assorbibilità rende assorbibile il superminimo.