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Legge Fornero – Incentivi all’uscita anticipata dei lavoratori con maggiore anzianità

Emanata la circolare della Direzione generale per le Politiche attive e passive del lavoro n. 24 del 19 giugno 2013 avente oggetto “Art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.

Come indica il Ministero nella new Con la circolare vengono forniti  chiarimenti sull’introduzione di alcune disposizioni volte a facilitare l’uscita anticipata dei lavoratori più anziani, ossia vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, al fine di facilitare l’esodo dalle imprese che hanno eccedenza di personale.

Nella stessa vengono illustrate, altresì, le fasi della procedura amministrativa e gli adempimenti a carico del datore di lavoro.

Con successiva Circolare n. 33 del 25 luglio 2013 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla valenza dell’accordo collettivo: mentre l’accordo che si perfeziona nell’ambito della procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/1991 non abbisogna di ulteriori adesioni da parte dei lavoratori interessati, negli altri casi l’accordo aziendale costituisce la cornice pe la successiva adesione dei singoli lavoratori.

Con Circolare n. 119 del 1° agosto 2013 l’Inps ha dettato le proprie istruzioni: Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo. Sono allegati la Legge n. 92/2012, articolo 4 (all. n. 1) e il Facsimile fideiussione bancaria (all. n. 2).

Con Circolare n. 3 del 29 luglio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica in relazione all’art. 2 del decreto legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, c.d. Spending review ha dettato disposizioni riguardo i prepensionamenti in caso di soprannumero.

L’I.N.P.S. ha messo a disposizione la Richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione Legge n. 92/2012 art. 4, commi da 1 a 7-ter [Codice:SC77 – Versione:2.0 – Data Pubblicazione: 17/9/2013 – Dimensioni file zip: 60 Kb] – clicca qui per prelevarla, dalla sezione moduli dell’Inps –

L’I.N.P.S. ha emanato il Messaggio 24 settembre 2013, n. 14984, Proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione onerosa al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dall’art. 4, della legge n. 92 del 28 giugno 2012:

Sono pervenute dalle strutture del territorio richieste di chiarimenti in ordine alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito prevista dall’art. 4, della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Si premette che la prestazione in argomento non è una prestazione pensionistica ma una prestazione di sostegno al reddito.

Infatti, l’art 4 della legge 92/2012 prevede che il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

In merito alla proponibilità di una seconda domanda di ricongiunzione si precisa che l’art. 4 della legge n. 29/1979 prevede che questa può essere presentata:

-nel momento in cui il richiedente possa far valere, successivamente alla prima domanda di ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa (comma 1);

-all’atto del pensionamento, in mancanza del requisito assicurativo e contributivo di cui al comma 1; in questo secondo caso, la ricongiunzione può essere azionata esclusivamente nella gestione nella quale era stata richiesta con la prima domanda (comma 2).

Pertanto, una seconda domanda di ricongiunzione, in mancanza del requisito di 10 anni stabilito dal comma 1, potrà essere validamente presentata soltanto contestualmente alla domanda di pensione (e sempreché risultino soddisfatte, anche con l’apporto dei periodi ricongiunti, le condizioni per il pensionamento) e non al momento dell’accesso alla prestazione di sostegno al reddito.

Si richiamano inoltre le precisazioni fornite con la circolare n. 138 del 13 giugno 1990 circa la differenza tra rinuncia e ritiro della domanda di ricongiunzione.

Da ultimo si ribadisce che sulla prestazione erogata ai soggetti in argomento, come precisato al paragrafo 7 della circolare 119 del 1 agosto 2013 non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti e ricongiunzioni che devono quindi essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.

 

Circolare della Fondazione Studi n° 12/2013 Guida all’accordo di prepensionamento (art. 4 della legge n. 92 del 2012).