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Collocamento obbligatorio – prospetto informativo

L’inoltro del prospetto informativo è previsto dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, art. 9, comma 6. La violazione è assistita dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 15, comma 1 (€ 578,43 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di € 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo). Il prospetto và inoltrato entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo a mente del D.P.R. 10 ottobre 2000 n. 333, art. 2, comma 4. E’ applicabile l’istituto della diffida, con il pagamento, in caso di osservanza, del quarto dell’importo edittale.

Il termine individuato dalle disposizioni è il 31 gennaio dell’anno successivo con riferimento alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto. Il termine del 31 gennaio, ultimo giorno utile per la trasmissione dei prospetti informativi relativi ai lavoratori disabili, anche se cadente di sabato, deve ritenersi perentorio e non ulteriormente prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo (cfr. interpello prot. n. 3146 del 22 dicembre 2005).

Dal 2009, il prospetto informativo deve essere inviato esclusivamente per via telematica (Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, articolo 40, comma 4)  con le modalità stabilite dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2008 n. 8831.  Vedi Allegato A (elenco siti) e Allegato B. L’invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge costituisce mancato adempimento – Vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2010, n. 2

Con Decreto Interministeriale del 2 novembre 2010 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione sono state definite (cfr. legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 6, co. 5) le modalità di comunicazione dei dati relativi al prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, legge 12 marzo 1999 n. 68. Resi disponibili anche i relativi allegati. Vedi Modelli e regole. Vedi Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 che ha sancito il parere favorevole. Con Nota Ministero Lavoro e Politiche Sociali 14 dicembre 2010 sono state individuate le modalità operative per l’invio telematico indicando espressamente che ogni diverso modello è sostituito dal nuovo modello individuato dal Decreto.

L’intervenuta Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e in particolare l’art. 9 modifica il regime delle compensazioni anche con riferimento ad altre aziende facenti parte del gruppo. Al provvedimento sono seguite la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 24 ottobre 2011Articolo 5, comma 8 della legge 12 marzo 1999, n.68 novellato dall’articolo 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n.148. Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni, il Decreto Direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 340 del 14 dicembre 2011 e relativi allegati e la Nota operativa Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, prot. n. 0005909 del 14 dicembre 2011  – Decreto Direttioriale del 15 dicembre 2011, presentazione del prospetto informativo ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge 12 marzo 1998, così come modificato dall’articolo 40, comma 4, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Nota operativa.
Precedentemente con l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106 il legisdlatore è intervenuto sull’art. 5 della L. 12 marzo 1999, n. 68, inserendo la previsione secondo la quale “Fermo restando l’obbligo del versamento del  contributo  di  cui  al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione  dei  disabili,  per  le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che  comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore  al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente  articolo e’ sostituita da  un’autocertificazione  del  datore  di  lavoro  che attesta  l’esclusione  dei  lavoratori  interessati  dalla  base   di computo“.

Il Ministero era già intervenuto sull’argomento del prospetto informativo specificando che esso non và inviato qualora, rispetto  all’ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l’obbligo o da incidere  sul computo della quota di riserva (vedi anche art. 5, co. 2, D.M. 2.11.10): per il Ministero (cfr. interpello n. 65/2009Ciò che … rileva, per il Legislatore, ai fini della sussistenza dell’obbligo di invio del prospetto, sono le modifiche della situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo” o, più direttamente, legate al computo della quota di riserva. Il Ministero chiarisce che Una diversa soluzione infatti comprometterebbe la reale portata semplificatrice dell’art. 40 citato, in quanto determinerebbe un obbligo di invio anche in presenza di mutamenti di organico che non abbiano alcun riflesso sul piano del collocamento obbligatorio. La Nota Ministero Lavoro e Politiche Sociali 14 dicembre 2010 ribadisce che sono obbligati all’invio telematico coloro che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva. Attenzione, però, la novella costituisce una novità sull’adempimento non incidendo sui termini per la presentazione dello stesso (si ricorda che il prospetto equivale a richiesta di avviamento da prodursi entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo). Ancora occorre attenzionare il contenuto del prospetto inviato. Infatti: è possibile concludere affermando la punibilità ai sensi della richiamata disposizione del datore di lavoro che, pur ottemperando all’obbligo dell’invio del prospetto informativo, abbia trasmesso un prospetto talmente lacunoso e carente degli elementi essenziali da impedire nel singolo caso concreto la possibilità di un effettivo avviamento lavorativo del disabile. In tal senso l’indicazione, nel prospetto informativo, delle mansioni disponibili rappresenta un elemento che, nella generalità dei casi, risulta essenziale ai fini dell’inserimento mirato del disabile. Occorre tuttavia evidenziare la necessità, prima di ogni segnalazione alle Direzioni provinciali del lavoro ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, che i Servizi competenti ed i datori di lavoro operino in un’ottica di massima collaborazione affinché possano essere oggetto di sanzione esclusivamente quei comportamenti evidentemente posti in essere al fine di ostacolare o rallentare le procedure di avviamento (così interpello n. 26/2009).

Sulle sanzioni si segnala che è stato pubblicato sulla G.U. n. 1 del 3 gennaio 2011 il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2010 concernente l’adeguamento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui all’art. 15 della legge 12 marzo 1999 n. 68: la mancata presentazione del prospetto informativo è assistita dalla sanzione di € 635,11, per il ritardo dell’inoltro del prospetto informativo la sanzione, per ogni giorno di ritardo, è pari a € 30,76 ed infine per la ritardata assunzione la sanzione, per ogni giorno di ritardo, è pari a € 62,77.

Gli standard tecnici aggiornati sono quelli entrati in vigore con il Decreto Direttoriale 17 settembre 2013 n. 345 e sono illustrati nella Nota MLPS 12 dicembre 2013 – Prot.39/0016522.

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