E’ pubblicato nella G.U.R.I. n. 165 del 16 luglio 2013 il Decreto del 13 marzo 2013 emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 [l’art. 13-bis è oggetto, dal 22 giugno 2013, di modifica da parte del “decreto fare”, art. 31, comma 1, (vedi ns. news)].
Il Decreto disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, [l’art. 6 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ha modificato il precitato art. 3-bis inserendovi anche le prestazioni professionali otre che somministrazioni, forniture, appalti (vedi ns. news)] che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati e, nel contempo, ne disciplina le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ed esibita per il rilascio del DURC (art. 1). Per la certificazione del credito si ricorda che è presente nel sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze apposita piattaforma per la certificazione dei crediti: tutta la normativa è consultabile in apposita pagina (clicca qui). Si ricorda ancora che l’art. 7 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con L. 6 giugno 2013, n. 64 obbliga le amministrazioni pubbliche a comunicare a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni …, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.
I soggetti di cui sopra (come detto creditori, oggi, di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali) che non abbiano provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti e titolare dei crediti certificati formulano apposita richiesta agli enti tenuti al rilascio del DURC il quale emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo (art. 2). Tale credito potrà essere utilizzato per compensazioni o anticipazioni solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC … comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 1269 del codice civile (1), per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo (art. 4).
Il D.U.R.C. così rilasciato potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge trovando applicazione il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore per tutte leerogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti (art. 3).
Emanata dall’Inail l’istruzione operativa del 31 luglio 2013 (vedi nostra news) avente per oggetto DURC. Decreto-legge n. 35/2013 convertito nella legge n. 64/2013. Rilascio versione 4.0.1.26 www.sportellounicoprevidenziale.it.
Nota 1
Art. 1269. Delegazione di pagamento.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.