Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anticipa la pubblicazione sulla G.U.R.I. del Decreto Direttoriale n. 390 del 3 giugno 2013, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 1 luglio, registro 10, Foglio 105, che modifica gli articoli 2 e 4 del Decreto Direttoriale n. 264 del 19 aprile 2013. Nella news viene pubblicato il testo del D.D. 264 consolidato con le variazioni intervenute.
Viene prevista la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio de qua è individuato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro. Beneficio esteso anche ai lavoratori soci di cooperative a condizione che unitamente
all’instaurazione del rapporto associativo danno vita ad un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Condizione per usufruire del beneficio consiste nella circostanza che il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale (art. 1). Il beneficio (art. 3) è fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Per fruire del beneficio …i datori di lavoro … dovranno inoltrare la relativa istanza all’INPS esclusivamente in via telematica – da formularsi a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet dell’INPS, dell’apposita circolare esplicativa, ovvero, se l’assunzione è successiva alla data della pubblicazione della predetta circolare, entro 30 giorni dalla data della stessa assunzione-, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L’Inps istruita l’istanza autorizzerà – secondo l’ordine cronologico delle assunzioni (art. 4) – la fruizione del beneficio anche mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive (art. 2).