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Istruzioni per l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 50 e donne (L. Fornero)

L’INPS con Circolare 24 luglio 2013 n. 111 con all’oggetto Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92. Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Indicazioni operative fornisce le precisazioni e le indicazioni per usufruire del beneficio. Alla Circolare sono allegati: la disposizione normativa di riferimento (l’articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92), il Reg. (CE) 6-8-2008 n. 800/2008, lo Schema a – Base di computo dell’incremento occupazionale e Schema b – Valori in ULA dei principali tipi di rapporto di lavoro rispetto una data considerata con esempi e le Principali condizioni di applicazione dell’incentivo alle varie fattispecie.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 25 luglio 2013 n. 34 è intervenuto sull’argomento esprimendo, tra altre, il parere secondo il quale ritiene che i benefici in questione siano riferibili non soltanto ai contributi sociali dovuti all’Inps, bensì anche ai premi assicurativi dovuti all’Inail.

Con il messaggio 29 luglio 2013 n. 12212 l’Inps, nel richiamare i contenuti del D.M. 20 marzo 2013 (all. 1 – vedi anche nostra news) e della Circolare ministeriale n. 34/2013 (all. 2), precisa che Le parti della circolare 111/2013, in cui è evidenziata la necessità del requisito dell’anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi per la categoria degli ultracinquantenni, devono rispettivamente ritenersi integrate con il requisito dell’assenza di “impiego regolarmente retribuito” da almeno sei o ventiquattro mesi e che La donna “priva di impiego regolarmente retribuito” può essere oggetto di un rapporto agevolato, ai sensi dell’articolo 4, l. 92/2012, se risiede in una delle aree ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea. A tal scopo precisa che La circolare del Ministero del lavoro chiarisce che deve trattarsi di un’area indicata nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese; per il periodo 2007-2013 la carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica, all’indirizzo http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp). Per cui In conseguenza dei chiarimenti pubblicati con la circolare 34/2013 del Ministero del lavoro – a parziale scioglimento della riserva formulata nel paragrafo 1 della circolare Inps 111/2013 – i datori di lavoro interessati potranno pertanto applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito  da almeno sei mesi” ovvero ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.

Il messaggio, sul piano operativo, indica che A decorrere dal 30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, sarà disponibile il modulo “92-2012” per la  comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo (cfr. par. 5, circ. 111/2013);  il fac-simile del modulo è allegato al presente messaggio (all. 3). L’Istituto mette a disposizione l’indirizzo di posta elettronica info.diresco@inps.it per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l’indirizzo supporto.diresco@inps.it  per problematiche di carattere informatico specificando che i quesiti di interesse generale e le relative risposte saranno pubblicate come FAQ nel portale INTRANET dell’istituto in conformità a quanto già illustrato con il messaggio Hermes intranet n. 9025 del 2013 e sarà creato un elenco esportabile che verrà periodicamente aggiornato; i quesiti di rilevanza esterna aggiorneranno la corrispondente pagina informativa del sito INTERNET www.inps.it, accessibile seguendo il seguente percorso: informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Incentivi all’assunzione> consulta le faq.

Con successiva Circolare 27 settembre 2013, n. 139 Articolo 4, commi 8-11, legge 28 giugno 2012, n. 92 – Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di qualunque età. Indicazioni operative. Adempimenti datori di lavoro agricoli. – l’Istituto illustra le modalità operative cui le aziende agricole dovranno attenersi al fine di denunciare lavoratori appartenenti alle suddette categorie.

Con messaggio n. 6235 del 23 luglio 2014 (su questo sito) l’Inps comunica che a decorrere dal 1° luglio 2014, non è possibile riconoscere i benefici previsti per l’assunzione delle “donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”.