E’ nota come Statuto dei lavoratori la legge 20 maggio 1970 n. 300 – in GURI 27 maggio 1970, n. 131 – dal titolo Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
Per i 40 anni dello Statuto vedi Bollettino speciale 19 maggio 2010, n 17 Quarant’anni fa lo Statuto dei lavoratori a cura Yasaman Parpinchee e Stefano Salvato su www.adapt.it
TITOLO I – Della libertà e dignità del lavoratore Art. 1 (Libertà di opinione) Art. 2. (Guardie giurate)* Art. 3. (Personale di vigilanza) Art. 4. (Impianti audiovisivi) Art. 5. (Accertamenti sanitari) Art. 6. (Visite personali di controllo) Art. 7. (Sanzioni disciplinari) Art. 8. (Divieto di indagini sulle opinioni) Art. 9. (Tutela della salute e dell’integrità fisica) Art. 10. (Lavoratori studenti) Art. 11. (Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa) Art. 12. (Istituti di patronato) Art. 13. (Mansioni del lavoratore)
TITOLO II – Della libertà sindacale Art. 14. (Diritto di associazione e di attività sindacale) Art. 15. (Atti discriminatori) Art. 16. (Trattamenti economici collettivi discriminatori) Art. 17. (Sindacati di comodo) Art. 18. (Reintegrazione nel posto di lavoro)
TITOLO III – Dell’attività sindacale Art. 19. (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali) Art. 20. (Assemblea) Art. 21. (Referendum) Art. 22. (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali) Art. 23. (Permessi retribuiti) Art. 24. (Permessi non retribuiti) Art. 25. (Diritto di affissione) Art. 26. (Contributi sindacali) Art. 27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
TITOLO IV – Disposizioni varie e generali Art. 28. (Repressione della condotta antisindacale) Art. 29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali) Art. 30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali) Art. 31. (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali) Art. 32. (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
TITOLO V – Norme sul collocamento Art. 33. (Collocamento) Art. 34. (Richieste nominative di manodopera)
TITOLO VI – Disposizioni finali e penali Art. 35. (Campo di applicazione) Art. 36. (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche) Art. 37. (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici) Art. 38. (Disposizioni penali) Art. 39. (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni) Art. 40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti) Art. 41. (Esenzioni fiscali)
* Per le guardie giurate cfr. anche Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 133 e seguenti); Regolamento di esecuzione del Testo Unico (Regio Decreto 6.5.1940 n. 635, articolo 249 e seguenti); D.L. 8.4.2008, n. 59 convertito in legge 6.6. 2008 n. 101; D.P.R. 4.8.2008, n.153 ( modifiche al regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.). Vedi anche sul sito della Prefettura di Caltanissetta per la documentazione utile.