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Medico competente: trasmissione dati prorogati al 1° trimestre 2014

Pubblicato nella G.U.R.I. n. 212 del 10 settembre 2013, il Decreto Ministeriale 6 agosto 2013 con il quale, modificando il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche, 9 luglio 2012 recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 40 del decreto legislativo n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173, ha disposto che il Medico competente trasmetta i dati di cui all’allegato II del D.M. 9 luglio 2012 (vedi GURIEntro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, … , esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio

Atteso che lo strumento informatico univoco in ambito nazionale di raccolta dei dati di cui all’allegato 3B è divenuto operativo solo a decorrere dal 1° giugno 2013 il primo adempimento è fissato, quindi, entro il 1° trimestre 2014.

L’Allegato 3B, dopo le modifiche ad opera dell’art. 149 del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, quali Informazioni  relative  ai  dati  aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria prevede i seguenti Contenuti minimi

    Dati identificativi dell’azienda
    Dati identificativi del Medico competente
    Rischi cui sono esposti i lavoratori
    Protocolli sanitari adottati
    Infortuni denunciati
    Malattie professionali segnalate
    Tipologia dei giudizi di idoneità