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Videosorveglianza

Il Garante della Privacy (consulta la pagina dedicata) emana Videosorveglianza – Il decalogo delle regole per non violare la privacy – 29 novembre 2000, aggiornato con il provvedimento generale  del 29 aprile 2004, doc. web n. 1003482.

Il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, definisce le linee guida sulla videosorveglianza con circolare dell’8 febbraio 2005 con oggetto: Sistemi di videosorveglianza. Definizione di linee guida in materia.

Il Garante della Privacy emana poi il Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 (in GURI n. 99 del 29 aprile 2010) sostituivo del provvedimnto del 29.4.2004. Vedi il Comunicato stampa – 27 aprile 2010, gli allegati degli avvisi da esporre e il  Vademecum predisposto dal Garante della Privacy

Con Circolare del 6 agosto 2010 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, interviene sul tema Sistemi di Videosorveglianza riprendendo le linee guida di cui alla circolare dell’9.2.2005 definita “capo saldo del sistema” pur tenendo conto del provvedimento generale del Garante della Privacy dell’8.4.2010.

L’art. 4 titolato Impianti audiovisivi della legge 20 maggio 1970, n. 300 statuisce che: E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Per la richiesta di autorizzazione si sottopone il modello predisposto dalla Dpl Macerata.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. 7162 del 16 aprile 2012 ha rilasciato modificate Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall´art.4 della Legge 20 magggio 1970, n.300 – Statuto dei lavoratori