Realizzandosi tutte le condizioni di Legge l’attività di incaricato alla vendita presso il domicilio (c.d. venditori porta a porta), per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non è interessata dal regime presuntivo dell’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Viceversa, qualora l’attività venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla stessa L. n. 173/2005 e quindi non si configuri una vera e propria “vendita diretta a domicilio”, potrà trovare applicazione l’art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 (v. circ. n. 32/2012) fermo restando che, in presenza degli usuali indici di subordinazione, il rapporto potrà essere “direttamente” ricondotto ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. circ. n. 7/2013).