Le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (Dlgs n. 81/2008 e smi), possono produrre apposita istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa. L’istanza (consultala in formato .pdf o .doc – ed i relativi allegati in formato .pdf o .docx) deve essere prodotta entro il 28 febbraio e, nel caso di accoglimento, avrà effetto dal 1° gennaio per via telematica.
L’istanza deve essere prodotta telematicamente entro il 28 febbraio e, nel caso di accoglimento, avrà effetto sul tasso di premio in vigore dal 1° gennaio 2014 (regolazione del premio per l’anno 2014 in sede di autoliquidazione scad. 16/02/15).
L’Inail precisa nelle istruzioni che la specifica condizione riguardante l’attuazione di interventi per il miglioramento delle 4 condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s’intende realizzata qualora all’interno dell’Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2 diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento.
L’oscillazione per prevenzione (art. 24 M.A.T.), inoltre, rientra tra i “benefici normativi e contributivi” previsti dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. Pertanto, per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
- applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge
- inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”)
- il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili.
La ricorrenza dei succitati presupposti s’intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell’INAIL di procedere, in sede d’istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.
Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.
Lo studio rimane a Vs disposizione per la trasmissione telematica.
Vedi il video di presentazione.
Consulta (dal sito Inail) le istruzioni per la compilazione con la documentazione probante. E’ data la possibilità di seguire un questionario di autovalutazione. E l’elenco documentazione probante interventi RSI.
Riferimenti normativi: Art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe emanate con D.M. 12.12.2000, nel testo modificato dal D.M. 3.12.2010.
Prassi: Circolare Inail 25.2.2011, n. 17