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Ammortizzatori sociali in deroga: limiti decretazione 2014

L’INPS con messaggio 3 luglio 2014, n. 5787 avente per oggetto Ammortizzatori sociali in deroga: limiti decretazione 2014 comunica:

Con il messaggio n. 372 del 9 gennaio 2014 è stato comunicato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 43332 del 16 dicembre 2013, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori soci ali in deroga per il 2014, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere cig in deroga o mobilità in deroga superiori a 6 mesi per i periodi di competenza 2014.
Facendo seguito al predetto messaggio si segnala che lo stesso Ministero, con siderato che l’iter per l’emanazione del decreto con i nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non si è ancora concluso, ed in considerazione della necessità di non pregiudicare l’efficacia dei limiti quantitativi di durata in esso previsti, ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non concedere cig in deroga per periodi superiori ad 8 mesi nell’anno 2014. Con riferimento ai periodi concedibili di mobilità in deroga ha invitato le Regioni e le Provincie autonome a non superare i limiti previsti nell’emanando decreto che, per l’anno 2014 sono i seguenti:
– per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, per un periodo temporale che, unitamente ai periodi già concessi per effetto di accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non superi complessivamente cinque mesi nell’anno 2014, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218;
– per i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni, il trattamento può essere concesso per ulteriori sette mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo di fruizione complessivo non può comunque eccedere il periodo massimo di tre anni e cinque mesi, più ulteriori tre mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree di cui al citato testo unico approvato con D.P.R. n. 218 del 1978.
Le Strutture territoriali in indirizzo, attraverso il coordinamento delle Sedi regionali, dovranno garantire un attento monitoraggio dell’applicazione di queste direttive.