L’Inps con propria prassi è intervenuta sui Fondi di solidarietà disciplinati dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. Precisamente:
con la Circolare 8 agosto 2014, n. 99 avente per oggetto “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013). Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Alla Circolare sono allegati il testo dell’art. 3 della Legge n. 92/2012 (Allegato 1) e il testo del comma 1185 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Allegato 2). La Circolare ricorda che L’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, ai quali possono confluire anche l’eventuale Fondo interprofessionale, istituito dalle medesime parti firmatarie, ai sensi dell’articolo 118 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e successive modificazioni. In tal caso affluisce al Fondo anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni. La disciplina non si applica al personale dirigente se non espressamente previsto.
con la Circolare 2 settembre , n. 100 avente per oggetto Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale. Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.. Alla Circolare sono allegati il testo dell’art. 3 della Legge n. 92/2012 (Allegato 1), il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale (Allegato n. 2) e le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 3). La Circolare ricorda che secondo il dettato normativo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale , fondo istituito presso l’Inps con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,. Diviene, quindi, obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti salvo che nei settori nei quali siano operanti alla data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, previste dalla Legge n. 92/2012 (fondi bilaterali puri). In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati commi 4 e 14, l’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un fondo di solidarietà residuale – … – volto a tutelare, in costanza del rapporto di lavoro, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale, con più di quindici dipendenti. In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n. 92/2012, con il decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 (G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale (allegato n. 2). Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del Fondo residuale le imprese individuate per esclusione – in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione – dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. Al finanziamento sono obbligate Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale, con una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Finanziamento determinato in un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore e un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Avendo decorrenza, come detto, dal 1° gennaio 2014. … il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 (termine come modificato dal Messaggio Inps 8 settembre 2014, n. 6897) dovrà essere versato non oltre il giorno 16 dicembre 2014 (termine pur esso modificato dal cennato Messaggio 6897,senza interessi come precedentemente chiarito dal Comunicato stampa dell’Istituto del 3 settembre 2014 – diversamente da quanto indicava la Circolare 100 -). Al Messaggio Inps 6897 è allegata (Allegato 1) una tabella (in parte modificata dal Msg. Inps 8673, avanti ripreso) in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo.
con Messaggio 12 novembre 2014, n. 8673 avente per oggetto Circolare n. 100 del 2 settembre 2014. Fondo di solidarietà residuale. Definizione ambito di applicazione e chiarimenti. l’Inps chiarisce, anche in dipendenza di ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (nota prot. 40/0002949 del 28 ottobre 2014) iSettori esclusi in conseguenza della costituzione Fondo di solidarietà ex articolo 3, commi 4 e 14, Legge n. 92/2012, quanto è in riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà istituti per i settori del Credito e del Credito Cooperativo. Al Messaggio è allegata (allegato n. 1) una nuova tabella in cui sono esposte le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statistico contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce la tabella allegata al messaggio n. 6897/2014. Il messaggio precisa, poi, che Le imprese classificate nel settore commercio con c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di quindici dipendenti, sono obbligate al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale fino al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello della mobilità. Con il predetto messaggio l’Inps individua nel datore di lavoro l’unico responsabile nel versamento del contributo anche nel caso, nel periodo gennaio-settembre 2014, il lavoratore abbia cessato il rapporto di lavoro e si ritrova, quindi, nell’impossibilità di recuperare la quota a carico del lavoratore medesimo.