Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con due risposte ad interpelli ha fornito utili chiarimenti su due ricorrenti argomenti.
la prima (interpello n. 29 del 2 dicembre 2014) avuto riguardo alla corretta interpretazione della locuzione “in sostituzione” contenuta nella norma, ponendo altresì la questione circa l’applicabilità di quest’ultima nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 7, L. n. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92/2012 è stato chiarito che la violazione del … diritto di precedenza e la conseguente esclusione dal beneficio contributivo, ex art. 8, comma 9, possano essere fatte valere esclusivamente con riferimento alle assunzioni effettuate per la medesima qualifica e per mansioni sostanzialmente analoghe e non invece per qualifiche o mansioni diverse, in quanto solo nel primo caso si realizza una effettiva “sostituzione” del lavoratore. La stessa risposta ad interpello interviene circa l’applicabilità dell’art. 8, comma 9, nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale ex art. 1, comma 40, L. n. 92/2012 chiarendo che è possibile fruire delle agevolazioni contributive in argomento nelle ipotesi di dimissioni del lavoratore nonché di risoluzione consensuale del rapporto, anche qualora queste ultime siano così definite a seguito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966.
la seconda (interpello n. 30 del 2 dicembre 2014) in merito alla possibilità di deroga, da parte della contrattazione di prossimità, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato. In merito la risposta ricorda la tassatività delle deroghe (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 221, dep. il 4 ottobre 2012) alla disciplina legale e contrattuale collettiva della contrattazione di prossimità la quale, nella fattispecie, non deve mettere in discussione il rispetto della cornice giuridica nella quale vanno ad inserirsi e, in particolare, di quanto previsto a livello comunitario dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Ricordando altresì come “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori” conclude che l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma esclusivamente prevederne una diversa modulazione.
Su quest’ultimo la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere 6/2014, ha sottolineato alcune criticità dell’interpretazione ministeriale. In particolare, L’interpello n. 30/2014 del 2 dicembre 2014 si pone in contrasto con il dettato normativo dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011) e con quanto disposto dalla stessa Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.