Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce, il 17 dicembre 2014, con tre risposte ad interpelli richiesti dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, importanti chiarimenti sugli sgravi contributivi legati a nuove assunzioni e in particolare sull’incremento occupazionale netto, sul rimborso delle quote del TFR nelle società sottoposte a procedure concorsuali e, infine, sul trasferimento d’azienda in crisi e derogabilità dell’art. 2112 c.c..
Con l’interpello n. 32 viene richiesto di conoscere la corretta interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis e 5, della L. n. 428/1990 per la derogabilità all’art. 2112 c.c.. con riferimento alle fattispecie di società in stato di crisi aziendale non rientranti nel campo di applicazione della CIGS, che abbiano fruito per oltre un anno del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga con sospensione del personale a zero ore e/o per le quali sia stata accertata la condizione di insolvenza sia dal Ministero dell’economia o da un tribunale sezione fallimentare. Il Ministero, dopo un esame delle disposizioni, conclude positivamente nel senso che, qualora le imprese in questione versino inequivocabilmente – in quanto accertato da una pubblica autorità – in stato di crisi e, attraverso lo strumento del trasferimento d’azienda, possano mantenere, almeno parzialmente, il proprio standard occupazionale, possa trovare applicazione la disposizione citata di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, della L. n. 428/1990 concernenti la derogabilità all’art. 2112 c.c..
Con l’interpello n. 33 la domanda verte sulla possibile richiesta di rimborso delle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante il periodo di Cassa Integrazione Straordinaria sia in presenza di procedure concorsuali e per quelle di cui all’art. 1, L. n. 291/2004 che dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’art. 86 del R.D. n. 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il Ministero conclude, nei casi esaminati, con il possibile diritto al rimborso delle quote di TFR chiarendo che In ordine ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, appare opportuno invece ricordare che anche con riferimento alle imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS
L’interpello n. 34 verte sul requisito dell’”incremento occupazionale netto” quale condizione necessaria per fruire di sgravi contributivi legati a nuove assunzioni.In particolare si chiedeva di conoscere “se in tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata possa essere verificata, tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione“. Il Ministero ricordando che, ai fini della fruizione di sgravi contributivi per nuove assunzioni, le più recenti disposizioni di legge richiedono che la nuova assunzione determini un incremento occupazionale netto (v. art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 e art. 1, comma 3, D.L. n. 76/2013, conv. da L. n. 99/2013) e richiamando i contenuti della disciplina comunitaria in materia e delle relative interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia conclude indicando che i benefici potranno essere fruiti: sin dal momento dell’assunzione, qualora dal calcolo stimato della forza occupazionale dei 12 mesi successivi emerga un incremento (v. INPS circ. n. 111/2013), salvo verificare la legittimità del beneficio al termine del periodo stesso ovvero al termine dei 12 mesi qualora il datore di lavoro verificasse, solo in quel momento, l’incremento occupazionale effettivo nel qual caso l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”. Diversamente l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute. Sull’argomento è intervenuto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro il parere n. 8 del 19 dicembre 2014.