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12.1.15, due nuove risposte ad interpelli

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva fornisce risposta, in data 12 gennaio 2015, ai seguenti quesiti:

Interpello n. 1/2015, destinatario: Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
istanza: risoluzione rapporto di lavoro lavoratori assunti da Agenzie di somministrazione a tempo indeterminato.

L’interpello, nel percorrere l’iter normativo per la disciplina della procedura obbligatoria di conciliazione in caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo richiamare il precedente n. 27/2013, conclude che per le ipotesi oggetto dell’interpello in esame (applicabilità dell’art. 7 della L. n. 604/1066, alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un’agenzia di somministrazione, di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, occupati in ambito di gara pubblica per servizi di somministrazione di lavoro per 36 mesi.), trovi applicazione la procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 e non quella di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991.

 

Interello n. 2/2015, destinatario: Federmanager
istanza: sgravio contributivo sulle retribuzioni di produttività.

L’interpello, escludendo alcuni quesiti, fornisce chiarimenti, in particolare, sulla possibilità che di tale agevolazione [lo sgravio contributivo applicabile alle retribuzioni di produttività di cui all’art. 2, D.M. 14 febbraio 2014] possano fruire anche i lavoratori rientranti nella “categoria dei dirigenti”. Conclude indicando che nella vigente normativa non sembrano riscontrarsi disposizioni che escludano tale categoria di prestatori dall’agevolazione.