La Corte di Cassazione con sentenza 27 gennaio 2015 n. 1476 ha stabilito che nell’ipotesi di erronea qualificazione del rapporto il datore di lavoro è esposto al pagamento delle sanzioni civili per omissione (e non già per evasione contributiva) ove in via amministrativa o giudiziale venga riconosciuto un rapporto diverso, per il quale sussista l’obbligo del pagamento dei contributi o premi alle gestioni previdenziali ed assistenziali. La sentenza chiude indicando che Il principio di diritto da enunciare è il seguente: Nel vigore della legge n. 662 del 1996, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, il datore di lavoro che abbia denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, ed abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non già per evasione contributiva.
Fonte: Teleconsul