In relazione alla disposizione di cui all’art. 1, co. 114, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha stabilito che “Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, si applicano gli sgravi contributivi di cui agli articoli 8, comma 2, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel limite massimo di 35.550.000 euro” l’INPS con proprio messaggio 30 gennaio 2015, n. 717 ha disposto la sospensione dell’invio delle note di rettifica per cui non dovranno essere tenute in considerazione eventuali note di rettifica recanti addebiti allo stesso titolo che siano state eventualmente già oggetto di notifica nel mese corrente.