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Inail, autoliquidazione e trasmissione telematica dichiarazione

Il 16 febbraio prossimo si dovrà versare il premio determinato dall’autoliquidzione della regolazione del premio Inail per l’anno 2014 e la rata del premio stesso per l’anno 2015. L’importo così determinato è liquidabile anche ratealmente.

L’Inail ha reso disponibile sul proprio sito (come comunicato con nota del 21 gennaio 2015) i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2014/2015:
– AL.P.I. Online
– Invio telematico dichiarazione salari
– Riduzione presunto
– VSAL
Nel sito sono stati inoltre pubblicati la versione definitiva del 13.1.2015 della Guida all’autoliquidazione 2014/2015.

La riduzione di cui all’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17% e la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%. La Fondazione Studi Consulenti dle Lavoro ha analizzato (con il parere n. 1/2015) il criterio di calcolo del premio in presenza di più benefici.

Dall’anno 2015 – come indicato nell’istruzione operativa del 17 dicembre 2014fermo restando il termine del 16 febbraio 2015 per il versamento del premio di autoliquidazione 902015 in unica soluzione e per la prima rata,…, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni di cui all’art. 28, comma 4, del DPR n. 1124/1965 è stato fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile).
Poiché nel 2015 il 28 febbraio cadrà di sabato, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2014, da effettuarsi esclusivamente con i servizi telematici ALPI online e Invio Telematico Dichiarazioni Salari2, scade il 2 marzo 2015. Con la medesima istruzione operativa l’Inail ha fornito le istruzioni relative all’autoliquidazione 2014/2015 a legislazione vigente, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e all’addizionale per il Fondo amianto. Qualora sia cessata l’attività assicurata in corso d’anno la relativa dichiarazione (utilizzando il modello pubblicato sul sito) deve essere inoltrata, su modulo cartaceo tramite PEC alla Sede competente entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all’autoliquidazione del premio.

Nel caso di riduzione del presunto che ricorre allorquando si presuma di erogare per l’anno di rata 2015 un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno della regolazione 2014, occorre inoltrare, esclusivamente per via telematica, all’Inail entro il 16 febbraio una motivata comunicazione (utilizzando il modello pubblicato sul sito) – riportando le retribuzioni riferite alle singole voci di rischio e alle eventuali quote di retribuzioni parzialmente esenti –  di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata.

Con altra istruzione operativa del 21 gennaio 2015 l’Inail ha comunicato per il Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2014/2015 il Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate. Per la scadenza del 18 maggio 2015 il coefficiente è pari a 0,00329178,  per la scadenza del 20 agosto 2015 il coefficiente è pari a 0,00669452 e, infine, per la scadenza del 16 novembre 2015 il coefficiente è pari a 0,01009726. Si ricorda che il premio a conguaglio determinato in caso di cessazione è liquidabile solamente in unica soluzione.

per consultare la scheda Le chiusure anno 2014 e le denunce del 2015 clicca qui