L’INPS con circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 avente per oggetto Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale. Regime contributivo agevolato introdotto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, fornisce gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa del regime contributivo agevolato in dipendenza della previsione di cui all’art. 1, commi 76-84 (allegato n. 1 alla circolare), della legge di stabilità 2015.
Gli esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’elenco di cui all’allegato n. 4 della novella (allegato n. 2 alla circolare) possono su domanda entro il 28 febbraio (termine decadenziale) dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato accedere al particolare regime contributivo il quale prevede che la contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti avvenga in percentuale rispetto al reddito forfetario, come definito dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione del livello minimo imponibile previsto dall’art. 1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233. In dipendenza di ciò il soggetto non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi aggiungendo la contribuzione di maternità, che è pari ad € 7,44 annui e che verrà corrisposta in due rate uguali pari ad € 3,72.
La circolare illustra le modalità di accesso al regime contributivo sia per i soggetti già esercenti attività d’impresa che per i titolari di imprese di nuova costituzione. I primi al fine i assicurare l’adesione compileranno – entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato – il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo internet: www.inps.it – Servizi Online – Elenco di tutti i servizi – Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. Art.1, commi 76-84 L. 190/2014 – Adesione. I secondi che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione – attraverso la citata procedura telematizzata – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
L’indicato termine decadenziale del 28 febbraio di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato (e consegnato alla sede di competenza) l’apposito modello cartaceo (allegato n. 3 alla circolare) – specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA -.
Leggi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 2 del 30 gennaio 2015