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Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive

Diffusa dall?Agenzia delle Entrate la risoluzione 10 febbraio 2015, n. 13/E avente per oggetto Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Chiusura a credito di codici vigenti e istruzioni operative.

Sono istituiti, quindi, i codici tributo per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, e per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro.

Con l’istituzione dei nuovi codici diversi altri, pure indicati nella risoluzione, non potranno più essee utilizzabili a credito.

La risoluzione indica che per i crediti indicati nel modello 770 (semplificato e ordinario) già esposti in compensazione nel modello F24 continuano ad essere utilizzati gli attuali codici tributo.
Si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalità di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell’anno d’imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalità.

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