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D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni

D. lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – in S.O. n. 268 alla G.URI n. 290 del 14-12-07 (consulta) coordinato con il D. lgs. 25 settembre 2009, n. 151 – in GURI n. 256 del 3-11-09 (consulta)  – consulta il testo coordinato –

D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 – vai alla nostra news – la materia è disciplinata all’art. 20 ( …le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro cinquemila.), all’art. 36 (che tra altro individua quale …  elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro ed accentua le sanzioni in … violazione della disposizione di cui all’articolo 28, comma 9…). Si veda anche la prassi su questo sito. Sull’uso del contante dopo l’art. 20 si veda una scheda riepilogativa predisposta dal Dipartimento Tesoro.

Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – Dal giorno 13 agosto 2011la soglia di € 5.000,00 è stata ridotta a € 2.500,00. Vedi Nuovi limiti imposti alla circolazione dei contanti e dei titoli al portatore

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201Disposizioni urgenti per la crescita, l’equita’ e il consolidamento dei conti pubblici” . Prassi: Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231). 

 

Siti web:

– Sezione Antiriciclaggio del Dipartimento del Tesoro – vai

– Sezione Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italiavai

– Sezione Antiriciclaggio dell’U.I.C. (confluite dal 1.1.08 alla Banca d’Italia) – vai