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TFR in busta (operativo da aprile)

Pubblicato, dopo il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 12 febbraio 2015, nella GURI n. 65 del 19 marzo 2015 il DPCM n. 29 del 20 febbraio 2015, inerente il Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018. Il D.P.C.M. entrerà in vigore il 3 aprile 2015 e quindi potrà essere operativo dal 1° aprile.

Allegato al DPCM il modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) – prelevalo cliccando qui in formato word per la compilazione e consegna al datore di lavoro).

Allo scopo di finanziare la liquidazione mensile  della  Qu.I.R.. sottoscritto in data 20 marzo 2015 l’accordo quadro con le allegate linee guida tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Associazione Bancaria Italiana rivolto alle imprese con meno di 50 dipendenti enon tenuti a versare al fondo di tesoreria INPS. Dall’INPS si attende (art. 15) la predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli  aspetti  tecnici  e  procedurali  per l’accesso agli interventi  del  Fondo  di  garanzia ….

La possibilità di richiedere il TFR in busta (la scelta non è revocabile sino a giugno 2018 ovvero alla data di risoluzione del rapporto di lavoro) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 26 a 34, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015). Tale facoltà è riservata a tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi, per i quali trova applicazione l’istituto del TFR e che non lo hanno vincolato o ceduto … a garanzia di contratti di prestito. Sono esclusi (art. 3) i lavoratori domestici e  agricoli, i lavoratori dipendenti per i quali la legge o il contratto collettivo nazionale di lavoroprevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento presso soggetti terzi (esempio: gli edili), i dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o che hanno sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o, limitatamente alle  unità produttive interessate all’integrazione salariale di aziende che fanno ricorso alla Cigs e alla cassa in deroga in prosecuzione della Cigs. La norma prevede che l’anticipo in busta non è imponibile ai fini contributivi mentre è soggetto alla tassazione ordinaria anziché a quella separata per cui inciderà ai fini del calcolo delle detrazioni, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’ISEE. Non inciderà invece per il calcolo del Bonus 80 euro.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha predisposto una tabella di confronto tra le due tassazioni e una guida con schede di sintesi con tutte le particolarità della normativa, per orientare lavoratore e datore di lavoro su procedure e tempi (consulta anche la pagina speciale). Nella stessa pagina presente il modulo per la richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)