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Siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario

Sottoscritta, il giorno 30/3/2015, tra CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e UILTUCS UIL, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi per il periodo dall’1/4/2015 al 31/12/2017.

Nel periodo di vacatio tra il precedente contratto, scaduto nel 2013, e il nuovo non sono previste una-tantum.

Dal 1° aprile 2015 i nuovi minimi retributivi (validi sino al 31 ottobre) saranno i seguenti

Quadro           1.775,11 

I                       1.599,02  

II                      1.383,14  

III                     1.182,21    

IV                    1.022,46    

V                        923,73  

VI                       829,33    

VII                      710,00  

Alcune novità. L’introduzione sperimentale del sotto inquadramento (distinto se a tempo determinato sino a 12 mesi o indeterminato) per i disoccupati che non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi (Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lett. a). Flessibilità nell’orario di lavoro – con diversa regolamentazione – sia con l’impiego durante le festività e nei saldi fino a 4 ore senza assenso e/o fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane recuperando le maggiori ore, senza straordinario, entro i successivi 12 mesi. Apprendistato precluso per le imprese che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei trentasei (prima 24) mesi precedenti. Le assunzioni di lavoratori a tempo determinato non potranno superare il 20% (elevato al 28% con compensazione su altre strutture se si opera in più unità produttive) dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva con un minimo di 4, se nell’unità produttiva si occupano meno di 15 dipendenti, elevato a 6 se si occupano più di 15 dipendenti.  Tra contratti a termine e contratti di somministrazione, per le unità con meno di 15 dipendenti, è consentita la stipula di contratti per 6 lavoratori. Eccezione per i contratti a tempo determinato in località turistiche . Possibili i contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali (nelle giornate di sabato o domenica) cui potranno accedere – salvo deroghe individuate dagli enti bilaterali – studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro e giovani fino a 25 anni di età compiuti. Modificata la governance dell’ente bilaterale.

 

Dal sito Confcommercio Imprese per l’Italia

Dal sito della Fisascat Cisl

Dal sito Filcams Cgil

Dal sito Uiltucs Uil