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Spese di giustizia e Tassazione atti giudiziari

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

LEGGE 2 aprile 1958, n. 319 – Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro.

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registroin particolare art. 37

– per la determinazione del’imposta (art. 8 Tariffa Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso)
fonte: www.normattiva.it (atto vigente al 24.01.16) 
Art. 8. 1. Atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali: a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unita' da diporto ovvero su altri beni e diritti............ le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura.......................... 3% ((36)) c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale...................................... 1% d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.. L. 50.000 (4) e) che dichiarano la nullita' o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorche' portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto....................... L. 50.000 (4) f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorche' recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, gia' facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni L. 50.000 (4) g) di omologazione............................ L. 50.000 (4) 1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento Note: I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa. II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico. II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprieta' di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa. (31) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 30 settembre 1989 n. 332, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1989 n. 304 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "l'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' raddoppiata". ------------- AGGIORNAMENTO (31) La L. 23 dicembre 2000 n. 388 ha disposto (con l'art. 33 comma 2) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 10 marzo 2001. ------------- AGGIORNAMENTO (36) La Corte Costituzionale con sentenza del 3-11 giugno 2003 n. 202 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 18/06/2003 n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli".

 

Agenzia delle Entrate – Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari