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Decreto milleproroghe

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 titolato Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (pubblicato nella G.U.R.I. 30 dicembre 2015 n.302), in vigore dal 30 dicembre 2015 convertito con modificazioni con legge 25 febbraio 2016, n. 21 titolata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (pubblicata nella G.U.R.I. 26 febbraio 2016 n. 47 ). Nella stessa G.U.R.I. n. 47, a pag. 59, il testo coordinato.

Iter parlamentare

Avviato alla Camera dei Deputati (A.C. 3513) – testodossier – che ha approvato il testo il 10 febbraio 2016. Passa, quindi, al Senato della Repubblica (A.S. 2237) – testo, relazione tecnica aggiornata, dossier – che lo approva defintivamente il 24 febbraio 2016.

 

In sede di conversione è stato inserito l’articolo 2-quater (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale dispone
1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarietà, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modifi cazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fi no a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: “forme sostitutive” sono inserite le seguenti: “ed esclusive” e, all’ottavo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”»

Come emerge dal Dossier del Servizio Studi 386/2 della Camera dei Deputati – in corsivo le parti estratte -:
Il comma 1 proroga per il 2016 il periodo nel quale il contributo di licenziamento (pari al 41% del trattamento mensile iniziale dell’A.S.P.I.) erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’A.S.P.I. intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, non è dovuto per casi specifici (quali i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e l’interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere). Alle minori entrate derivanti dalla richiamata disposizione, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Il comma 2 prevede che per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.148/2015 (si tratta di uno dei decreti attuativi del cd. Jobs act – entrato in vigore il 24 settembre 2015 – che ha innovato la disciplina della materia), le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.185/2008).
Il comma 3 modifica la specifica disciplina transitoria (valida per il settore privato, di cui all’articolo 1, comma 284, della L. 208/2015, legge di stabilità per il 2016) relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).
Più specificamente:
* si prevede che il decreto con cui stabilire le modalità di fruizione del richiamato beneficio debba essere emanato il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 208/2015 (in luogo dei 60 originariamente previsti);
* si estende l’erogazione del beneficio – previsto esclusivamente per i lavoratori del settore privato – oltre che ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme sostitutive della stessa, anche ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell’A.G.O.