Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 533/2016 ha rigettato l’istanza di autorizzazione formulata da … relativa al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti.
La negazione sorge in dipendenza della mancata previsione dei presupposti indicati nell’Autorizzazione n. 7/2014 – Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici – e dalla circostanza che, alla luce del quadro normativo vigente e allo stato degli atti, non sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente per autorizzare il trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società.
Nell’ultimo RITENUTO il Garante specifica che, in ogni caso, non sarebbe possibile autorizzare l’istante ad una richiesta diretta del certificato penale e di quello dei carichi pendenti nei termini descritti nell’istanza, non essendo tale richiesta prevista, nei medesimi termini, dal D.P.R. n. 313/2002 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti») e non potendo il Garante individuare, in contrasto con la normativa vigente, nuove ipotesi di accesso diretto ai predetti dati giudiziari.
Sull’argomento si vuole ricordare che il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l’art. 25-bis nel citato D.P.R. n. 313/2002 il quale ha previsto: