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No da Garante al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 533/2016 ha rigettato l’istanza di autorizzazione formulata da … relativa al trattamento dei dati giudiziari dei propri dipendenti.

La negazione sorge in dipendenza della mancata previsione dei presupposti indicati nell’Autorizzazione n. 7/2014Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici – e dalla circostanza che, alla luce del quadro normativo vigente e allo stato degli atti, non sussistono i presupposti previsti dalla normativa vigente per autorizzare il trattamento dei dati giudiziari nei termini prospettati nella richiesta formulata dalla società. 

Nell’ultimo RITENUTO il Garante specifica che, in ogni caso, non sarebbe possibile autorizzare l’istante ad una richiesta diretta del certificato penale e di quello dei carichi pendenti nei termini descritti nell’istanza, non essendo tale richiesta prevista, nei medesimi termini, dal D.P.R. n. 313/2002 (recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti») e non potendo il Garante individuare, in contrasto con la normativa vigente, nuove ipotesi di accesso diretto ai predetti dati giudiziari.

Sull’argomento si vuole ricordare che il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 ha introdotto l’art. 25-bis nel citato D.P.R. n. 313/2002 il quale ha previsto:

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita’ professionali o attivita’ volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attivita’ che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.