Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 – il successivo art. 5 del decreto legislativo 24 settembre 2016 n. 185 è intervenuto con ulteriori modifiche anche sul piano sanzionatorio – ha apportato diverse modifiche alla legge 12 marzo 1999 n. 68 Norme per il diritto al lavoro dei disabili.
Dopo le modifiche viene previsto che i datori di lavoro privati assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa. L’obbligo riguarda tutte le aziende che raggiungeranno una base di computo pari a 15 unità (dal 1° gennaio 2017 – termine poi spostato al 1° gennaio 2018 dall’art. 3, co. 3-ter del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017 n. 19 il quale è intervenuto sull’art. 3 del D. Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 – cessa il periodo di tolleranza nelle assunzioni previsto prima della novella).
Con il Jobs Act è stata rivista la disciplina degli incentivi, stabilendone la corresponsione mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili Inps. L’Istituto sull’argomento ha emanato la Circolare 13 giugno 2016 n. 99.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota 23 marzo 2017 ha precisato che Alla luce del quadro normativo sopra ricostruito e ad una lettura sistematica delle citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, emerge che il legislatore – nel consentire al datore di lavoro un ampio ventaglio di possibilità per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (richiesta nominativa, richiesta numerica, convenzioni ai sensi degli articoli 11, 12 e 12-bis della legge n. 68 del 1999, nonché convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), da porre in essere nel termine di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge n.68 del 1999 (si tratta dei sopra richiamati 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo) – ha però individuato, una volta decorso infruttuosamente il menzionato termine dei 60 giorni, la richiesta di avviamento dei lavoratori secondo l’ordine di graduatoria quale unica modalità di assolvimento dell’obbligo, non consentendo, pertanto, il ricorso a forme assunzionali diverse da quella numerica (comma 1-bis dell’articolo 7 della legge n.68 del 1999). In dipendenza ha ancor più specificato che nel caso in cui la scopertura sia ascrivibile, per ragioni imputabili al datore di lavoro, alla mancata presentazione della richiesta di assunzione o di una richiesta di convenzione entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 7 della stessa L. n. 68/1999, la diffida dovrà avere ad oggetto l’effettuazione dell’adempimento omesso, ossia la presentazione, sia pure tardiva, della richiesta di assunzione numerica, ovvero la stipula del contratto di lavoro. Non si ritiene, pertanto, che la diffida possa contemplare anche la effettuazione della richiesta di convenzione, non potendosi estendere la portata della norma agevolativa del D. Lgs. n. 151/2015 a strumenti diversi rispetto ai due espressamente indicati dal legislatore.
L’INL con altra nota del 7 dicembre 2017, nel richiamare la Circolare n. 41/2000, ha riconfermato che tra le esclusioni per la quota di riserva rientrano … tutti i soci di cooperative di lavoro (anche i soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro …
#daconsultare
Pagina dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Pagina “Disabili” dal sito Cliclavoro
Pagina “Collocamento mirato” dal sito Cliclavoro
Pagina “Prospetto informativo” dal sito Cliclavoro
Le faq relative alle Comunicazioni obbligatorie dal sito Cliclavoro
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 14/2016 I correttivi al collocamento disabili
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, circolare n. 3/2016 Disabili: come cambia il collocamento
#daleggere
Anpal servizi, Il Jobs Act e la disabilità
Bollettino Adapt, Gli effetti della depenalizzazione sul diritto sanzionatorio del lavoro, Pierluigi Rausei
Bollettino Adapt, Buone prassi in materia di reinserimento delle persone con disabilità: schede di sintesi, Sara Autieri e Fabiola Silvaggi