L’Inps con proprio messaggio del 3 agosto 2017 n. 3220 comunica, a seguito del precedente messaggio 25 luglio 2016 n. 3184, che dall’01/09/2017, sarà avviata della nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Tale verifica sarà effettuata autonomamente nel portale “durc on line” e sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.
In precedenza l’Inps, con riferimento all’intervenuta circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 novembre 2016 n. 33, aveva illustrato – con circolare 31 gennaio 2017 n. 17 – le intervenute modifiche al Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (GURI 1.6.15 n. 125) ad opera del decreto 23 febbraio 2016 (GURI 19.10.16 n. 245): sia riguardo la Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia che la Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali.
L’Inail con propria Circolare 14 dicembre 2016 n. 48 ha dettato le proprie istruzioni riguardo le Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Con comunicato del 1° dicembre 2017 si informa che Nell’ambito delle iniziative per la semplificazione delle procedure di rilascio del Durc, il documento unico di regolarità contributiva che dal primo luglio 2015 – in attuazione del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015 – può essere richiesto online, in tempo reale e con un’unica interrogazione, Inail e Inps mettono a disposizione delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti territoriali uno schema di convenzione quadro per la fornitura automatizzata dei dati.
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L’circolare 18 luglio 2017 n. 3 ha precisato riguardo ai benefici normativi e contributivi che per accedere ai benefici in questione – di cui è stato fornito un elenco esemplificativo con nota del Ministero del lavoro prot. n. 1677 del 28 gennaio 2016 e che ad ogni buon fine si allega – è principalmente necessario il possesso del DURC, dando inoltre evidenza degli altri obblighi previsti dalla normativa lavoristica e dai contratti collettivi – stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative – che il datore di lavoro deve comunque osservare. La medesima circolare ha chiarito che, mentre l’eventuale assenza del DURC (che può peraltro derivare da un accertata violazione di legge e/o di contratto) incide sulla intera compagine aziendale e quindi sulla fruizione, per tutto il periodo di scopertura, dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione. Con successiva nota 17 ottobre 2017 prot. n. 255 (reperibile sul sito Dottrina per il Lavoro) l’INL ha chiarito la portata della circolare specificando che una volta accertata in sede ispettiva una omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.
A tal fine, quindi, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli Istituti gli esiti degli accertamenti effettuati dando atto nel verbale degli effetti sopra descritti. Per altro verso, va tuttavia evidenziato che le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.
Alle indicazioni dell’INL è seguito il Messaggio Inps 10 novembre 2017 n. 4491 con il quale si indica che Al fine di garantire l’attivazione di tale iter procedurale, il personale ispettivo provvederà a comunicare agli uffici amministrativi l’esito degli accertamenti effettuati, dando atto nel verbale degli effetti conseguenti alla mancata regolarizzazione delle omissioni contributive contestate.
Il 12 ottobre 2017 l’INL ha illustrato, con lettera circolare n. 3/2017, le tre ipotesi cui ricondurre i comportamenti omissivi in materia di sorveglianza sanitaria dell’obbligo per ognuna delle quali sono previste specifiche sanzioni penali ed amministrative.
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La pagina “Durc” sul sito dell’Inps
“D.U.R.C. – Intervento sostitutivo – Agevolazioni – ulteriore istruzione Inail” su questo sito
“D.U.R.C. – Primi chiarimenti dal Ministero dopo il “decreto del fare”” su questo sito
#daleggere
Articolo: Recupero dei benefici normativi e contributivi connessi al DURC dal sito Dottrina Per il Lavoro dplmodena.it