La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, è disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (in G.U. 6 novembre 1969, n. 281). – vedi l’approfondimento –
La sospensione si applica anche ai processi tributari mentre non si applica per le controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato. La sospensione costituisce un diritto irrinunciabile (Cass. 1.12.1998 n. 12170). Il periodo di sospensione comprende 46 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850, Cass. 14.2.2007 n. 3223).
Legislazione: Decreto Legislativo del 31/12/1992 n. 546
Prassi: Circolare 23 aprile 1996, n. 98
Sui termini processuali si segnala il sito Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale (clicca qui)
Il Giudice del Registro delle Imprese di Milano ha deciso che la “sospensione feriale dei termini” giudiziari (1 agosto-15 settembre) non si applichi ad atti e procedimenti di competenza del Registro delle Imprese (es. fusioni, scissioni).