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Trasferta – Trasfertista – Intervento Cass. SS.UU. n. 27093/2017
Pubblicata la Sentenza della Cassazione Sezione Unite 15 novembre 2017 n. 27093 con la quale In materia di trattamento contributivo dell’indennità di trasferta, le Sez. U hanno affermato che l’espressione “anche se corrisposta con carattere di continuità” – di cui sia all’art. 11 della l. n. 467 del 1984 sia all’art. 51, comma 6, del TUIR (così come nel comma 6 dell’art. 48 del TUIR, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314) – deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni e inoltre che l’art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016 conv. con modif. in l. n. 225 del 2016 – che ha introdotto una norma retroattiva autoqualificata di “interpretazione autentica” del comma 6 dell’art. 51 del TUIR – risulta conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, oltre che all’art. 117, comma 1, Cost., sotto il profilo del principio di preminenza del diritto e di quello del processo equo, consacrati nell’art. 6 della CEDU.
In materia si ricorda che con l’art. 7-quinquies del D.L. 22.10.16 n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1.12.16 n. 225 il legislatore è intervenuto chiarendo, con interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti, che:
1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilita’ del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si e’ effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si e’ svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non e’ applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
La Sentenza delle SS.UU. richiama anche i controlli ispettivi sulla erogazione di dette somme sui quali sono intervenuti sia il MLPS con Nota 14.6.16 n. 11885 che l’INPS con Messaggio 16.6.16 n. 2682.