I Giudici delle Leggi con sentenza 6 dicembre 2017 n. 254, hanno sancito che la previsione di cui all’art. 29 della Legge Biagi sulla obbligazione solidale per i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, deve essere correttamente, …, interpretata – in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento: nel senso, appunto, che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.
In base al testo novellato In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
L’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha subito diverse modificazioni, ultima delle quali ad opera dell’art. 2 del Decreto-legge 17 marzo 2017 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 aprile 2017 n. 49 il quale, con effetto dal 17 marzo 2017, ha soppresso una parte del primo periodo nonché il secondo, il terzo e il quarto periodo del 2° comma dell’articolo 29. Per effetto delle predette abrogazioni il committente potrà essere aggredito anche prima dell’appaltatore, per cui sarà chiamato a pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti, salvo il diritto di agire per ottenere il rimborso dall’appaltatore di quanto pagato. Con l‘art. 9, comma 1 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto la sua applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo così come è prescritta la non applicazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
In prassi il riferimento è costituito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 febbraio 2011 n. 5 (vedi ns. news).
A garanzia del coretto impianto e gestione dei contratti di appalto possono attivarsi sia la certificazione rapporti di lavoro che l’Asse.Co..
In sede di stipulazione di appalto ex articolo 1655 del Codice civile può attivarsi, a tutela, la procedura di certificazione disciplinata dagli artt. del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (ampliata dal Jobs Act) la quale può essere utilizzata anche nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale oltre che per la distinzione concreta tra somministrazione e appalto. Riguardo l’argomento in discussione il riferimento normativo risiede nell’art. 84, 1° comma, della Legge Biagi.
Secondo la previsione dell’art. 79 della Legge Biagi gli effetti vincolanti della certificazione permangono, anche verso terzi, fino al momento in cui sia stato accolto con sentenza di merito uno dei rimedi giurisdizionali esperibili.
In merito all’applicazione del regime di responsabilità solidale nel contratto di trasporto si segnala, in prassi, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Attività ispettiva – la Circolare 11 luglio 2012 n. 17 (vedi ns. news).
Ai sensi del D.P.R. 14 settembre 2011 n. 177 titolato Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi anche ns. news) devono essere obbligatoriamente certificati i contratti con attività in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo. Lo stesso D.P.R. dispone che non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
L’iter della certificazione, con l’assistenza dei soci, consulenti del lavoro, dello studio, è attivabile presso i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ivi compreso quello di Caltanissetta, organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro come individuati dall’art. 76, 1° comma, let. c-ter, della Legge Biagi.
Dal marzo 2015, poi, è pienamente attivo il sistema di asseverazione conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.). Tale sistema nasce dal Protocollo d’intesa da ultimo rinnovato tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 4 marzo 2016 e il Consiglio Nazionale dell’Ordine e consente alle imprese di ottenere due benefici immediati: l'<<esonero>> dai controlli, con esclusione di quelli fatti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni, delle indagini richieste dall’autorità giudiziaria o amministrativa, delle specifiche richieste di intervento e, aspetto non secondario per l’argomento, l’Asse.Co. potrà utilizzarsi per la verifica delle regolarità delle imprese negli appalti privati. L’elenco delle aziende asseverate viene pubblicato sia nel sito dell’INL che in quello dell’Ordine. Il bollino blù dell’Asse.Co. risulta pure utile sia per i modelli ex-D.Lgs, 231/01 che per lo Standard ISO 37001 (Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione) e per il rating della legalità (B6. Voce 8).
Anche per questo argomento lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento segnalando che i soci sono iscritti nell’elenco consulenti asseveratori.
In merito alla verifica tramite il D.U.R.C. si segnala che quest’ultimo è in atto regolato dal D.M. 30 gennaio 2015 (GURI 1° giugno 2015 n. 125) come modificato dal D.M. 23 febbraio 2016 (GURI 19 ottobre 2016 n. 245). Come indica il citato D.M. del 2015 L’esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile è valido ai fini, per l’oggetto della presente, delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia (art. 2, comma 2, let. b) del D.M.). Dal 1° luglio 2015 il D.U.R.C. viene rilasciato on-line in formato .pdf e potrà essere utilizzato per ogni finalità (oltre la regolarità contributiva ad es. per sovvenzioni, contributi, negli appalti).
Si ricorda che il D.U.R.C. nasce con l’art. 1, co. 1175-1176, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che, dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Riguardo la sua validità (sulla quale è intervenuto l’art. 31 del Decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, vedi ns. news, e l’art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78) essa è fissata in 120 giorni (art. 7 del D.M.).
Dopo l’abrogazione dei commi 29-34 dell’art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e del D.M. 25 febbraio 2008 n. 74, (ad opera dell’art. 3, comma 8, del decreto-legge 3 giugno 2008 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129) sembra proprio che non si rinviene alcun riferimento normativo quale obbligo, salvo il caso di lavori privati dell’edilizia o previsione in sede contrattuale, da parte dell’impresa di esibire il D.U.R.C. al committente in qualsiasi fase del contratto (esempio: prima del pagamento della fatture).
Il D.U.R.C. risulta obbligatorio qualora ricorrano le previsioni di cui alle lett. a) e b) comma 9 dell’art. 90 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Utile consultare a tal fine l’interpello 21 marzo 2016 n. 1.
#perapprofondire
AltalexPedia, Appalto privato, voce agg. al 05/02/2016 di Paolo Franceschetti
Bollettino Adapt, Indice A-Z, voce Appalto e subappalto
Consulenti del Lavoro, Asseverazione conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.)
#daconsultare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpelli (dal sito archeologico e dal nuovo sito)
#daleggere
Bollettino Adapt, La solidarietà oltre gli appalti, Gabriele Bubola
Bollettino Adapt, La certificazione dei contratti concernenti attività da svolgersi all’interno di luoghi confinati o a rischio di inquinamento ai sensi del DPR n. 177/2011 – FAQ, Gabriele Bubola
Sole 24 Ore Diritto24, La responsabilità solidale negli appalti pubblici e privati Commento a cura dell’ing. Pier Luigi Gianforte